Tassazione in Italia

I nostri Consulenti in ambito fiscale:

  • eccellenza professionale, serietà e affidabilità
  • esperienza con clientela internazionale
  • approccio flessibile, dinamico e sempre aggiornato

Tassazione delle persone fisiche

Offriamo la seguente consulenza e assistenza:

  • in materia di determinazione del reddito imponibile delle persone fisiche, siano esse residenti in Italia oppure all’estero. In particolare, in relazione al trattamento dei redditi conseguiti da funzionari consolari, impiegati consolari e membri della loro famiglia, nonché da persone fisiche che prestano attività lavorativa presso società residenti in un altro Paese, diverso da quello di provenienza (c.d. expatriates);
  • nell’ambito dell’assistenza fiscale, rilasciamo pareri fiscali concernenti patrimoni immobiliari, costituzione di società, successioni e donazioni, al fine di ottimizzare il carico fiscale complessivo delle operazioni nel comparto delle imposte dirette ed indirette. In tale ambito vengono anche affrontati gli aspetti tributari e societari connessi alla gestione, protezione e passaggio generazionale dei patrimoni di famiglia. Siamo in grado di fornire assistenza fiscale anche in relazione alla costituzione e amministrazione di trust e fondazioni di famiglia.

Tassazione delle società

Forniamo assistenza su una vasta gamma di ambiti quali: l’IVA nazionale e internazionale, la tassazione diretta e indiretta, l’attività di due diligence e compliance fiscale, la pianificazione fiscale strategica e il contenzioso tributario.

Attraverso una fitta rete di consulenti fiscali esteri, aventi sede in Europa e nel mondo, offriamo consulenza e assistenza in materia di:

  • determinazione del reddito di società aventi sede in Italia e all’estero
  • ottimizzazione del carico fiscale di gruppi societari di piccole, medie e grandi dimensioni
  • gestione e ottimizzazione della posizione delle società ai fini IVA (incluse le società operanti anche mediante e-commerce).

In particolare, vantiamo una significativa esperienza in relazione alla determinazione dei prezzi di trasferimento (transfer pricing) all’interno di gruppi di società aventi sede in Italia e all’estero.

Pianificazione fiscale internazionale

Forniamo assistenza in materia di tassazione dei redditi derivanti da operazioni che interessano ambiti transnazionali, nonché da attività svolte all’estero da soggetti residenti ovvero in Italia di soggetti non residenti.

I nostri consulenti sono costantemente aggiornati per fornire assistenza su tutte le questioni di natura fiscale, anche ai fini della pianificazione di investimenti di lunga durata e più in generale dell’individuazione della migliore modalità operativa per procedere, al fine di ridurre – pur nel rispetto delle norme di legge – il carico fiscale.

Vuoi approfondire alcuni dei servizi offerti?

In linea generale, le norme fiscali italiane prevedono che le persone fisiche non residenti siano soggette a tassazione in Italia ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF) esclusivamente per i redditi che traggono origine da investimenti o attività esistenti in Italia (ad esempio, immobili, partecipazioni societarie, etc.).

Al contrario, qualunque persona fisica che, per la maggior parte del periodo d’imposta (e cioè per oltre 183 giorni, anche non consecutivi, nel corso di un anno solare):

  • sia iscritta all’anagrafe della popolazione residente, oppure
  • abbia il proprio domicilio (centro di interessi economico, sociale ed affettivo) in Italia, oppure
  • abbia la propria residenza o il luogo di dimora abituale nel territorio italiano

è considerata residente in Italia ai fini fiscali e, per l’effetto, tenuta all’assolvimento degli obblighi fiscali (ovverosia al versamento delle imposte per i redditi ovunque prodotti e alla presentazione della dichiarazione dei redditi).

Nel caso in cui la persona fisica risulti, in base alle disposizioni previste dallo Stato estero di provenienza, residente in entrambi gli Stati, si renderanno applicabili le disposizioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con gli Stati, di volta in volta interessati. In linea di principio, ai fini delle norme convenzionali la persona fisica si considera residente in base al criterio della permanenza ovvero, qualora questa non possa essere agevolmente stabilita, in base alla propria nazionalità.

La Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, adottata a Vienna il 24 aprile 1963, all’art. 49 prevede una generale esenzione da ogni imposta e tassa (personali o reali, nazionali, regionali e comunali) a favore di funzionari consolari, impiegati consolari e membri della loro famiglia, i quali, benché fiscalmente residenti in Italia, non abbiano cittadinanza italiana, limitatamente ai redditi percepiti nello svolgimento del proprio incarico.

Tale beneficio è esteso anche ai membri del personale di servizio domestico, relativamente alle retribuzioni che ricevono per i loro servizi.

Tale esenzione è confermata dall’art. 4 del DPR 601/1973, secondo cui i redditi degli Ambasciatori e degli agenti diplomatici degli Stati esteri accreditati in Italia, derivanti dall’esercizio della loro funzione, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’esenzione stabilita nel comma precedente si applica, a condizione di reciprocità, anche a Consoli, agenti consolari e impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, che non siano cittadini italiani.

Non sussiste, invece, alcuna esenzione per i redditi di Ambasciatori e agenti diplomatici, consoli, agenti consolari e impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri accreditati in Italiaprovenienti da investimenti e attività afferenti alla sfera “privata” (ad esempio, immobili, partecipazioni, investimenti finanziari e altre attività detenute al di fuori dello svolgimento dell’incarico, etc.), i quali sono, quindi, tenuti a rispettare gli obblighi imposti dalla legislazione italiana.

Non sussiste, inoltre, alcuna esenzione per le retribuzioni del personale italiano impiegato delle Rappresentanze diplomatiche che è, altresì, tenuto a rispettare gli obblighi imposti dalla legislazione italiana.

A tale ultimo riguardo, la Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti di Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed Organismi internazionali in Italia, all’art. 20, prevede che le Rappresentanze diplomatiche non siano tenute ad operare la trattenuta fiscale sugli emolumenti spettanti ai propri dipendenti cittadini italiani. In ogni caso, al fine di consentire al lavoratore di provvedere alla corresponsione dell’imposta sul reddito (IRPEF), le Rappresentanze diplomatiche rilasceranno al personale impiegato, entro il 31 gennaio di ogni anno, idonea certificazione circa gli emolumenti percepiti nel corso dell’anno precedente, al netto dei contributi previdenziali.

L’Agenzia delle Entrate, a seguito di specifiche richieste di alcune Rappresentanze diplomatiche, ha ritenuto che non sia vietata l’effettuazione delle ritenute alla fonte, da parte delle Rappresentanze, sulle retribuzioni dei propri dipendenti cittadini italiani. Ciò nonostante, la prassi in uso prevede, comunque, la corresponsione di emolumenti senza ritenute alla fonte.

Conseguentemente, l’onere di dichiarare, in sede di dichiarazione dei redditi, l’intero ammontare dello stipendio percepito ricade interamente sul personale italiano impiegato delle Rappresentanze diplomatiche.

In conclusione:

a) gli Ambasciatori e agenti diplomatici, i consoli, gli agenti consolari e gli impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri accreditati in Italia, ancorché cittadini non italiani, limitatamente ai redditi provenienti da investimenti e attività afferenti alla sfera “privata”; e

b) i cittadini italiani dipendenti di Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed Organismi internazionali in Italia;

sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre di ogni anno, nonché a versare le imposte sui redditi secondo le scadenze previste (16 giugno per il versamento del saldo dovuto sui redditi conseguiti l’anno precedente e del primo acconto per l’anno in corso; 30 novembre per il versamento del secondo acconto per l’anno in corso).

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